Partorire in uno Stato dell’Unione Europea: profili di cittadinanza, trascrizione e procedure per un bambino nato da genitori italiani

La recente riforma della cittadinanza introdotta dalla Legge 23 maggio 2025, n. 74, convertendo il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, apporta cambiamenti significativi alle modalità di acquisto della cittadinanza italiana per i figli nati all’estero o acquisiti in seguito a dichiarazioni di cittadinanza. Si precisa che il minore che acquisisce la cittadinanza straniera automaticamente o a seguito di dichiarazione senza diniego da parte delle autorità straniere competenti viene identificato come titolare di un’altra cittadinanza. Le nuove regole incidono sul percorso di naturalizzazione dei figli minori e sulle condizioni per l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.

Acquisto automatico di cittadinanza straniera: cosa cambia per i minori

Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applica questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero).

Si precisa che se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (cioè dal giorno successivo alla prestazione del giuramento).

Qualora il minore non rientri in una delle categorie sopra esposte, si dovrà verificare se sia possibile far acquistare la cittadinanza per “beneficio di legge” ai propri figli minori, rendendo l’apposita dichiarazione di cui agli articoli 4, co. 1-bis della L. 74/2025 e 1, co. 1-ter del D.L.

Parto in urgenza in uno Stato UE diverso dal proprio: costi e regole di rimborso

Un parto avvenuto d'urgenza in uno Stato dell’Unione Europea diverso dal proprio non comporta alcuna spesa se non il ticket ospedaliero previsto dal Paese anche per i propri cittadini. Il SOLVIT Italia ha seguito il caso di una coppia italiana in vacanza a Vienna. La donna improvvisamente ha dovuto affrontare un parto prematuro d’urgenza in un ospedale della città austriaca. Il bambino, registrato presso l'ufficio nascite dell’ospedale di Vienna, ha ottenuto la registrazione presso il servizio sanitario italiano solo nei giorni immediatamente successivi al rientro in Italia della coppia. Infatti, due regolamenti europei, l’883/2004 (art. 19) e il 987/2009 (art. 25) disciplinano le prestazioni mediche a cui può accedere una persona assicurata quando dimora in uno Stato membro UE diverso dal proprio e sottolinea come tali prestazioni vanno garantite anche ai familiari della persona assicurata. Una tesi sostenuta dal SOLVIT italiano e austriaco che hanno convinto le autorità di Vienna a decidere che le spese devono essere sostenute nell'ambito del servizio sanitario austriaco e che devono essere pagate solamente le spese di ticket ospedaliero.

Iscrizione e trascrizione di nascita all’estero per figli di cittadini italiani

Un cittadino italiano, residente nel Comune, divenuto tale a seguito di Decreto del Presidente della Repubblica diversi anni fa, ha avuto un figlio nato all’estero da madre straniera. Egli chiede la trascrizione dell’atto di nascita e l’iscrizione del minore nel proprio stato di famiglia. Il padre, infatti, non possiede soltanto la cittadinanza italiana, ma conserva anche il passaporto tunisino. È quindi necessario iscrivere inizialmente il bambino in anagrafe come cittadino straniero e ritenere che possa acquistare la cittadinanza italiana solo dopo due anni di residenza continuativa in Italia?

La procedura di trascrizione dell’atto di nascita, la traduzione e l’iscrizione nei registri dello stato civile sono temi ricorrenti. La trascrizione dell’atto di nascita nei registri di stato civile del Comune, la conseguente iscrizione A.P.R. o A.I.R.E. del nuovo nato è fondamentale per il riconoscimento della cittadinanza italiana e per l’iscrizione anagrafica. La traduzione dell’atto, o una traduzione conforme, può essere effettuata dall’autorità consolare italiana all’estero o da un traduttore ufficiale, con firma legalizzata, o dall’autorità diplomatica straniera in Italia, con obbligo di legalizzazione della firma del traduttore.

Procedura pratica per la trascrizione e la cittadinanza

La trascrizione dell’atto di nascita di un figlio nato all’estero è un passaggio fondamentale per ottenere il riconoscimento ufficiale della nascita in Italia. Presso l’Ufficio consolare italiano competente per il luogo di nascita del bambino, l’atto può essere trascritto dall’Autorità Consolare Italiana all’estero o da un traduttore ufficiale o dall’autorità diplomatica straniera in Italia, con obbligo di legalizzazione della firma del traduttore. L’unità di trascrizione provvede alla registrazione e all’iscrizione in A.P.R. o A.I.R.E, con possibilità di richiedere il rilascio della C.I.E. Inoltre, la legge cittadinanza ha introdotto novità su come registrare in Italia un figlio nato all’estero da genitore italiano e su come procedere per la trascrizione ed eventuale riconoscimento di cittadinanza italiana per i figli nati all’estero.

Riferimenti normativi e procedure di dichiarazione di nascita

Secondo l’art. 1 della legge n. [sic], la recente riforma prevede nuove modalità di dichiarazione di nascita: entro dieci giorni dalla nascita può essere resa la dichiarazione nel comune di nascita o entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita. La dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori dal matrimonio, e, insieme all’attestazione di nascita, è trasmessa al comune di residenza dei genitori nei dieci giorni successivi. La trascrizione in A.P.R. o A.I.R.E. è essenziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana del minore, che può essere accompagnato dal rilascio di documenti come la C.I.E. e da ulteriori passaggi amministrativi. Vige una presunzione legale di paternità nel matrimonio, e i genitori possono riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio. L’ufficiale dello stato civile impone nomi e cognomi nel caso di genitori ignoti, e prevede che la dichiarazione possa essere effettuata anche nel comune di residenza dei genitori, rispettando le norme di tempistica e di trasmissione della documentazione all’Ufficio dello Stato Civile competente.

grafico riassuntivo cittadinanza e trascrizione

La cittadinanza Italiana è davvero finita? La verità sul Decreto Tajani (Legge 74/2025)

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