Colf e badanti: maternità, tredicesima e gestione delle assenze

La maternità dei lavoratori è pagata dall’Inps e copre il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, un tempo che normalmente dura 5 mesi: 2 prima del parto e 3 dopo. Tuttavia, la maternità della lavoratrice domestica non è esattamente a ‘costo zero’ per il datore. Durante questo periodo, infatti, sebbene la famiglia non debba corrispondere la retribuzione, maturano comunque al 100% ferie e TFR ed il 20% della tredicesima.

Il lavoratore dovrà obbligatoriamente fornire al datore di lavoro domestico il certificato contenente la data presunta del parto (DPP), preferibilmente redatto da un medico del servizio sanitario nazionale e non dal ginecologo privato. Assindatcolf ti assiste nella gestione del lavoro domestico.

Durante tutto il periodo della gravidanza (se verificatasi dopo l’assunzione) e fino alla fine dell’astensione obbligatoria non sarà possibile interrompere il rapporto di lavoro, se non per dimissioni da parte della stessa lavoratrice o con licenziamento per giusta causa. Se il datore di lavoro licenzia la collaboratrice entro i primi 31 giorni dal rientro dalla maternità il periodo di preavviso è raddoppiato. - Un rimborso ai datori di lavoro pari a 300 euro annuo per l’assunzione di un sostituto che subentri a quello principale in dolce attesa. Per accedere a questo beneficio è necessario aver pagato almeno un anno di contribuzione in favore di Cassacolf. Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto nel corso dell'anno, la tredicesima va riproporzionata. Il mese in cui il rapporto di lavoro è iniziato è utile alla maturazione del rateo di tredicesima nel caso vi siano stati 15 o più giorni di calendario in cui il lavoratore è risultato in forza. In caso di maternità a carico del datore di lavoro matura solamente il 20% del rateo tredicesima come previsto per legge. L'importo della 13esima non è soggetto a pagamento dei contributi e quindi l'importo lordo risulta uguale all'importo netto. La tredicesima nel programma viene calcolata posizionandosi sul mese 13, che si trova dopo il mese di novembre e prima del mese di dicembre. La sequenza di elaborazione delle mensilità è quindi: 11 (novembre), 13 (tredicesima) e 12 (dicembre). Il programma memorizza il numero di mesi in cui è maturato il rateo di tredicesima; nei rapporti di lavoro part time il rateo viene maturato, anzichè come intero, in proporzione all'orario svolto.

Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Anche i lavoratori domestici hanno diritto alla tredicesima mensilità: secondo il contratto nazionale del lavoro domestico, ogni datore di lavoro deve corrispondere una mensilità aggiuntiva in occasione del periodo natalizio o comunque entro il mese di dicembre. Questo vale sia per le colf che per le badanti, indipendentemente dalla tipologia di contratto, ad ore o in regime di convivenza, tempo determinato o indeterminato. Se il rapporto di lavoro è stabilito da un contratto ad ore, la tredicesima sarà pari ad una mensilità per ogni anno di attività svolto. A questo punto occorre calcolare il rateo mensile. Possiamo ora moltiplicare il rateo mensile per i mesi lavorati. Assindatcolf ti assiste nella gestione del lavoro domestico.

Per i lavoratori in regime di convivenza, la base di calcolo della tredicesima mensilità è determinata dalla retribuzione globale di fatto, che include l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Vediamo un esempio pratico: consideriamo una colf (livello B) o una badante (livello CS) con una retribuzione media mensile di 1200 euro. E se la colf o la badante non hanno lavorato per un anno intero ma solo per 6 mesi? In caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia ad ore che in regime di convivenza, la tredicesima della colf o della badante dovrà essere liquidata alla data di chiusura del contratto proporzionalmente ai mesi dell’anno lavorati. La maturazione del rateo avviene se il lavoratore presta attività per almeno 15 giorni nel mese. La domanda di congedo deve essere presentata prima dell'inizio della maternità e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. La lavoratrice è tenuta inoltre a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto. Il congedo spetta anche in caso di adozione o affidamento. La maternità anticipata e prorogata va trattata come fosse maternità obbligatoria, sia per quanto riguarda Webcolf, sia per quanto riguarda l'Inps e la retribuzione. per i giorni non goduti prima del parto nel caso in cui questo avvenga prima della data presunta. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità post-partum, e di goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino o da data antecedente alla stessa.

grafico andamento tredicesima maturazione

2. è completamente a carico dell'INPS (e non del datore di lavoro) pari all'80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale per le lavoratrici domestiche (calcola secondo delle tabelle Inps). Il programma Webcolf gestisce in automatico la maternità di colf e badanti, calcola i cedolini ed elabora il mav dei contributi correttamente inserendo nel calendario mensile la causale MO per tutti i giorni, lavorativi e non lavorativi, di tale periodo. I contributi non vanno pagati in quanto non c'è erogazione di retribuzione. Quando si indica MO il programma in automatico non calcola contributi. Se la collaboratrice rimane assente per un periodo che non coincide con un trimestre intero l'Inps indica che non é necessaria alcuna comunicazione in quanto la sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate nel mav Inps modificato. Dall'inizio della gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere licenziata, tranne che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria. Inoltre, se il datore di lavoro licenzia la collaboratrice entro i primi 31 giorni dal rientro dalla maternità il preavviso da pagare è doppio (art. Hai trovato interessante questo articolo?Non sei ancora nostro utente? Se tutto ciò che ho detto è giusto... Il CCNL lo prevede espressamente! chiedo scusa non mi è chiara una cosa: il 20% è da calcolare SOLO in relazione ai mesi di maternità (quindi 5) o per tutto l'anno? Si ritiene che se le parti avessero voluto indicare che in caso di mancanza delle condizioni per la maternità i ratei sarebbero maturati ad intero carico del datore di lavoro avrebbero utilizzato una formula diversa e l'avrebbero esplicitato. Buongiorno, mi ritrovo nello stesso caso: colf in maternità anticipata per gravidanza a rischio da settembre 2022, ora in congedo obbligatorio fino al 1 luglio 2023. Non ha ricevuto dall'INPS indennità mancando i requisiti. La colf mi ha già anticipato informalmente che non rientrerà in servizio. Dunque dovrò provvedere a calcolare il TFR. Da quello che ho capito dalla sua risposta: 1) per la tredicesima del periodo di astensione dal lavoro calcolo il 20%. 2) ma per le ferie maturate nel periodo di astensione (quelle maturate precedentemente sono già state retribuite)? Devono essere calcolate come se avesse lavorato? E dunque anche tale importo dovrà essere considerato nel calcolo della tredicesima, suppongo. Grazie.

Colf e badanti - maternità

Informazioni generali: quando la lavoratrice domestica è in gravidanza scattano le garanzie a tutela della maternità. Durante il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge la lavoratrice ha diritto a conservare il posto di lavoro, all’astensione dal lavoro e ad una indennità sostitutiva della retribuzione. Dall’inizio della gestazione fino al momento della astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice può essere licenziata solo per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto, anche se temporaneamente. La tutela non è imposta dalla legge ma dal contratto collettivo. Verificare: durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; durante il periodo che va dalla data presunta a quella effettiva del parto; durante i tre mesi successivi al parto. Di recente è stata introdotta la cosiddetta flessibilità dell’astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice di ritardare il periodo di assenza obbligatoria fino a un mese prima della data presunta del parto, e fino a quattro mesi dopo la nascita del bambino. L’indennità di maternità. Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’Inps, pari all’80 % del salario convenzionale sul quale sono versati i contributi orari. Nel calcolo dell’indennità sono considerati solo i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domestica. Le lavoratrici domestiche hanno diritto alla tutela economica della maternità solo se: nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico; o, in alternativa nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico. L’assegno di maternità dello Stato spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del ‘permesso CE per soggiornanti di lungo periodo’, per ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo. L’assegno spetta se la madre si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento); oppure se previamente ha avuto diritto ad una prestazione dell’Inps, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore in famiglia non siano trascorsi più di nove mesi. La domanda va presentata all’INPS entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o dall’affidamento pre-adottivo. Se l’INPS non accoglie la domanda, questa viene automaticamente trasmessa al comune competente per fare ricevere al richiedente l’assegno di maternità concesso dai Comuni.

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