La morte prenatale di un figlio rientra nel novero delle drammatiche evenienze che si possono determinare in conseguenza di un errore medico, iscrivendosi nel più ampio contesto di quelli che vengono considerati “danni da parto per malasanità“.In particolare, si tratta di una tipica ipotesi di morte in utero, tra le più gravi conseguenze di una condotta sanitaria negligente.
In termini giuridici si può parlare di “nascita” al verificarsi di due condizioni concomitanti: Il distacco naturale o indotto dal corpo materno La manifestazione di vita autonoma del frutto del concepimento attraverso il respiro.
Definizioni giuridiche e qualificazione della morte in utero
La nascita, quindi, si fa coincidere temporalmente con il primo atto respiratorio e ad essa si correla l’acquisizione della qualifica di neonato da parte del soggetto nato vivo; di conseguenza, qualora si verificasse il suo decesso anche dopo pochi istanti dalla nascita, tale evento andrebbe comunque inquadrato quale “morte del neonato“.Una causa di morte in questa fase può derivare da carenze assistenziali nel periodo perinatale.
Il concepito che, invece, sia uscito o sia stato estratto dal grembo materno e non abbia respirato (in caso di dubbio è dirimente l’analisi del polmone per rinvenirvi tracce di ossigeno), si considera nato morto e viene ancora qualificato come feto: tale evento quindi sarà inquadrato giuridicamente quale “morte del feto“, assimilando tale situazione a quella del decesso intrauterino.La morte endouterina fetale rappresenta un evento devastante sia dal punto di vista umano che giuridico.
La morte del feto nel grembo della madre, provocata dalla negligenza e imperizia della condotta dei sanitari, è “un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale” in quanto anche la tutela del concepito ha fondamento costituzionale (artt. 2 e 31, secondo comma, Cost.; Corte costituzionale n. 27 del 1975), allo stesso modo in cui è perdita del rapporto parentale la morte del neonato.In questi casi, il risarcimento danni può essere richiesto iure proprio dai familiari.
Principi giuridici rilevanti e quadro di tutela
Ne consegue che il relativo pregiudizio rileva nella sua duplice, e non sovrapponibile dimensione morfologica della sofferenza interiore e in quella, ulteriore e diversa, che si rifletta in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita.Ciò vale sia per eventi verificatisi durante la gravidanza sia in fase di assistenza perinatale.
«Il vero danno, nella perdita del rapporto parentale, è la sofferenza, non la relazione. È il dolore, non la vita che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a sé stessi nel mondo».
È quanto sostenuto in una sentenza di estremo rilievo, la n. 26301/21, depositata il 29 settembre 2021, pronunciata dalla terza sezione civile della Cassazione su uno dei purtroppo non infrequenti casi di morte intrauterina causata da malpractice medica da cui era scaturita una causa. La sentenza è rilevante in quanto riconosce il rischio di morte intrauterina come elemento giuridicamente rilevante in ambito sanitario.
Precedentemente, la Corte di Cassazione considerava il danno subito a seguito della morte del feto come semplice perdita di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento delle tabelle di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale.
Cause di morte fetale e responsabilità professionali
La morte fetale durante una gravidanza avanzata può avere cause materne, placentari, fetali oppure genetiche.In questi contesti, individuare le possibili cause è essenziale per stabilire eventuali responsabilità professionali.
Materno Disturbi trombotici acquisiti Diabete mellito non compensato Obesità patologica (indice di massa corporea ≥ 40 kg/m2) Preeclampsia o eclampsia Sepsi Abuso di sostanze Uso di tabacco Malattie tiroidee Traumi
Alcune di queste condizioni rappresentano un tipico fattore di rischio per la salute fetale.
Placentare Abruptio placentae Infezione intra-amniotica (corioamnionite) Emorragia feto-materna Trasfusione da gemello a gemello Patologie del cordone ombelicale (p. es., prolasso, nodi) Insufficienza vascolare utero-placentare Vasa previa
Le anomalie vascolari tra feto e placenta sono spesso sottovalutate ma cruciali.Fetale Trombocitopenia alloimmune Anomalie cromosomiche Anemia fetale alloimmune o ereditata Infezione Importanti malformazioni congenite (in particolare del cuore o del cervello) Idrope fetale non immune Malattie monogeniche
Soferenze fetali: segnali clinici e diagnosi
Una sofferenza fetale può manifestarsi attraverso alterazioni della frequenza cardiaca o riduzione dei movimenti.
Diagnosi della natimortalità e strumenti diagnostici
La natimortalità può essere diagnosticata con Valutazione clinica e Test per identificare la causa. La diagnosi di natimortalità è clinica. I test per determinare la causa della natimortalità comprendono i seguenti: Esame generale del feto nato morto (p. es., aspetto fisico, peso, lunghezza, circonferenza cranica) Cariotipo fetale Emocromo con formula materno (per evidenziare l’anemia o la leucocitosi) Test di Kleihauer-Betke Screening diretto per disturbi trombotici acquisiti, inclusi test per anticorpi antifosfolipidi (lupus anticoagulante, anticardiolipina [IgG e IgM], anti-beta2 glicoproteina I [IgG e IgM]) TORCH test (toxoplasmosi [con IgG e IgM], altri agenti patogeni [p. es., parvovirus B19 umano, virus varicella-zoster], rosolia, cytomegalovirus, herpes simplex) Test sierologici reaginici (Rapid Plasma Reagin [RPR]) Ormone stimolante la tiroide, e se anomalo, T4 libera (tiroxina) Test del diabete (HbA1C) Esame della placenta Test tossicologici Ulteriori test possono includere valutazioni per la frequenza cardiaca del feto e il monitoraggio dei movimenti fetali.L’esame per la trombofilia ereditaria è controverso e non è raccomandato di routine.
L’associazione tra natimortalità e trombofilia ereditaria non è chiara ma non sembra essere forte, fatta eccezione per la possibile mutazione del fattore V Leiden. I test possono essere considerati quando vengono rilevate gravi anomalie nella placenta, si verifica una restrizione della crescita intrauterina o se la donna ha un’anamnesi personale o familiare di malattie tromboemboliche.In alcuni casi, la crescita fetale compromessa può rappresentare un importante segnale di allarme.Spesso non è possibile determinarne la causa e ciò rende difficile anche prevenire la morte del feto in alcune situazioni.
Il caso: responsabilità ospedaliera e risarcimento
Il caso: I genitori di un piccolo nato morto citano in causa l’ospedaleI genitori avevano convenuto in giudizio avanti il tribunale di Verbania la Asl dell’ospedale dove si era verificato il fatto per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio in conseguenza della morte del feto portato in grembo dalla mamma, avvenuta alle prime ore del mattino del 30 dicembre 2012.La coppia aveva subito una morte in utero in un contesto ospedaliero che solleva gravi interrogativi sulla condotta clinica adottata.In particolare, essi attribuivano la causa dell’esito infausto della gravidanza all’omessa diagnosi di ipossia fetale e all’omesso trattamento terapeutico, nonché ai ritardi imputabili agli operatori sanitari, i quali non avevano eseguito prontamente il taglio cesareo che, con elevata probabilità, avrebbe evitato la sofferenza del feto e la sua morte.La partoriente infatti, giunta alla trentunesima settimana di gestazione, in seguito all’improvvisa comparsa di contrazioni e perdita di liquido amniotico, si era recata all’ospedale: qui i sanitari, dopo aver monitorato il battito cardiaco fetale, avevano disposto il trasferimento della paziente in un altro presidio ospedaliero dove, riscontrato un grave peggioramento delle condizioni cliniche della nascitura, veniva data alla luce una bambina già morta.
l parto di un feto morto in tali condizioni indica carenze nell’organizzazione dell’assistenza ostetrica.Ii giudice di primo grado aveva disposto una consulenza tecnica medico-legale che aveva evidenziato profili di negligenza e imperizia a carico dei sanitari di entrambi i nosocomi, nonché elevate probabilità di sopravvivenza della nascitura, ove il parto cesareo fosse state eseguito tempestivamente.Di qui, con sentenza del 2017, la condanna dell’Asl a corrispondere a titolo di risarcimento le somme di 120mila euro alla madre, centomila euro al padre e trentamila euro per il fratellino.
Il tribunale piemontese, qualificata la domanda come richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali “per perdita del frutto del concepimento”, aveva adottato, come base di calcolo, i parametri delle tabelle di Milano per l’anno 2014 (data di proposizione della domanda) per la perdita del rapporto parentale; aveva poi operate “le opportune decurtazioni” in ragione del fatto che, da un lato, tali parametri si riferivano all’ipotesi di un figlio nato vivo e che, dall’altro, i genitori non avessero fornito la prova di indici di particolare gravità o peculiarità del fatto idonei a giustificare la personalizzazione del risarcimento; aveva, infine, ritenuto che la mamma fosse ancora fertile e, dunque, nella condizione di avere altri figli.
Una valutazione che ha ignorato il fatto che dopo la morte del feto non tutte le donne riescono a riprendere con serenità un progetto genitoriale.I genitori avevano quindi proposto appello avanti la Corte d’appello di Torino lamentando l’esiguità del risarcimento, ma i giudici di seconde cure avevano respinto il gravame.
La mamma e il papà, tuttavia, non si sono dati per vinti e hanno proposto ricorso anche per Cassazione articolato in sei motivi. Tra le varie doglianze, i genitori hanno lamentato che la Corte territoriale avesse definito generica la domanda risarcitoria proposta, in quanto priva dell’indicazione specifica e puntuale della somma pretesa, non ritenendo sufficiente la descrizione degli elementi fattuali dedotti ai fini della stima del danno.
Il ricorso contestava anche il mancato riconoscimento del trauma psicologico durante il travaglio, fase critica della gestione clinica. Ancora, per loro i giudici di secondo grado avrebbero completamente travisato il contenuto dell’atto d’appello, ritenendo che la domanda fosse esclusivamente diretta a conseguire una più cospicua liquidazione del danno, mentre gli appellanti si dolevano dell’incompletezza dell’istruttoria del giudizio di primo grado, all’esito del quale essi non erano stati messi in condizione di provare alcuni dei fatti costitutivi della pretesa, e segnatamente la reale natura e la effettiva consistenza dei danni patiti.
Secondo la Cassazione, la Corte di merito ha “erroneamente respinto l’appello con declaratoria di ina... In caso di morte endouterina fetale (MEF) il padre del concepito può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni patiti. È quanto stabilito dalla seconda sezione civile del Tribunale di Palermo (sentenza n. 42 del 07.01.2022). Due coniugi convenivano in giudizio una nota casa di cura palermitana ritenendola responsabile della morte intrauterina del loro secondogenito avvenuta alla trentaseiesima settimana di gravidanza.
La gestante era affetta da diabete mellito di tipo II, diagnosticato in epoca precedente al concepimento; patologia che esponeva il feto ad un’alta probabilità di malformazioni, ritardi di crescita, ipoglicemie neonatali e morti intrauterine. Secondo i consulenti tecnici nominati dal Tribunale, le gravidanze diabetiche presentano un tasso più elevato di mortalità intrauterina rispetto alle gravidanze di donne non diabetiche. Per tale ragione la gravidanza andava qualificata come “a rischio” e la gestante avrebbe dovuto essere sottoposta a controlli specifici per consentire ai medici di monitorare le condizioni di salute della madre e del feto al fine di valutare l’eventuale anticipazione del parto.
Secondo il Tribunale palermitano, la condotta dei sanitari, che entrarono in contatto con la gestante, fu connotata da negligenza consistita nella inadeguata valutazione dei fattori di rischio e dei segnali che avrebbero meritato maggior attenzione in vista di un’eventuale anticipazione del parto. Le attività omesse dai medici non hanno invece permesso di evidenziare precocemente la sofferenza fetale e di anticipare il parto, impedendo, in tal modo, la nascita di un feto vivo e con buone possibilità di sopravvivenza.
Accertata la responsabilità della struttura sanitaria, il Tribunale si è occupato di individuare i soggetti legittimati ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento. Secondo il Giudice, il contratto stipulato tra la gestante e la struttura sanitaria, avente ad oggetto la somministrazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, estende i suoi effetti protettivi anche a vantaggio del padre del concepito, il quale in caso di morte intrauterina del feto e di responsabilità dei medici, può agire per ottenere il risarcimento del danno subito quale conseguenza del decesso.
Nel caso di specie, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto il risarcimento del danno in favore della madre, del padre e del fratello del nascituro, nella quantificazione del quale ha fatto applicazione delle c.d. § 1. È quel respiro a segnare il confine tra la vita intrauterina e la vita autonoma.
Conclusioni e orientamenti pratici
Se sospetti una negligenza durante la gravidanza o il parto, è essenziale valutare subito le responsabilità e il possibile risarcimento per la perdita del rapporto parentale.

Questo tema coinvolge principi fondamentali di diritto civile e sanitario, con evoluzioni recenti della giurisprudenza in tema di risarcimento pieno del danno non patrimoniale e personalizzazione dell’indennizzo in base alle circostanze concrete del caso.
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