Richiesta di allattamento per le docenti: diritti, norme e applicazioni

A norma dell’art. 39 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. Nel caso dei docenti il riposo spetta in funzione del numero di ore giornaliere e non del monte ore settimanali. Quindi se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo spetta nella misura di 2 ore (anche cumulabili fra loro) mentre se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è solo di 1 ora.

Il Ministero della pubblica istruzione (MPI) con il Telex 22 febbraio 1985 prot. Sarà possibile eventualmente anche lasciare a disposizione il docente per qualche ora, al fine di salvaguardare l’unicità dell’insegnamento (es: se il docente ha una cattedra completa di 18 ore con servizio articolato in 5 giorni, allora avrà diritto ad usufruire di 5 ore di permesso. Il dirigente scolastico potrebbe togliere una classe dove si insegna per ore 5 oppure togliere una classe dove si insegna per ore 4 lasciando il docente a disposizione per un ora. Non a caso la Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. Dal momento che il D. Lgs. n. Sul punto la Circolare INPS n° 95 bis del 6 Settembre 2006 afferma che è possibile fruire del riposo anche qualora il docente sia tenuto in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata. La dizione letterale della norma (art. 39, comma 1, del citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità, limitandosi soltanto a prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero.

A norma dell’art. 40 del D.Lgs. n. Se la madre non è lavoratrice, il padre lavoratore non ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento (INPS n. Nel caso in cui la madre sia una lavoratrice non dipendente (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) anche il padre ha diritto fruire del doppio del riposi (Circolare INPS n. Secondo la Circolare INPS n. 8 del 17 Gennaio 2003, la madre ha diritto a fruire dei riposi giornalieri di cui art. 39 del T.U. durante il congedo parentale del padre.

A parziale rettifica di quanto detto la Circolare INPS n. Le ore derivanti da una riduzione oraria per allattamento non possono, con le normative attualmente in vigore, essere assegnate ai docenti di ruolo (fino alle 24 ore) o supplenti già in servizio presso la scuola anche se aventi diritto al completamento dell’orario. Lo precisa un messaggio dell’Inps n. Congedo parentale ad ore (art. Parentale ad ore per altro figlio (art. Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art.

Tra i permessi orari che una docente ha diritto a fruire, c’è anche il diritto al permesso orario per l’allattamento. Il riposo orario giornaliero per l’allattamento del proprio figlio è un diritto garantito dall’art.39 del d.lgs. 151/2001. Al comma 1 di tale norma è previsto: “Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Tali permessi orari non dipendono dalla tipologia di contratto del docente, ma sono una tutela per ogni lavoratrice madre con figli di età inferiore all’anno.

Allattamento e riposi giornalieri per docenti

Sull’allattamento delle docenti madri con figli di età inferiore all’anno, c’è una vecchia nota ministeriale del 22 febbraio 1985, la n.278, che ancora oggi viene applicata con assoluta precisione. Tale nota del ministero dell’Istruzione tutela sia la lavoratrice madre, ma anche tiene conto dell’unicità dell’insegnamento. In tale nota viene specificato che la riduzione oraria per la fruizione del permesso per l’allattamento potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco settimanale.

Tra i permessi orari che una docente ha diritto a fruire, c’è anche il diritto al permesso orario per l’allattamento. Il riposo orario giornaliero per l’allattamento del proprio figlio è un diritto garantito dall’art.39 del d.lgs. 151/2001. Al comma 1 di tale norma è previsto: “Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Tali permessi orari non dipendono dalla tipologia di contratto del docente, ma sono una tutela per ogni lavoratrice madre con figli di età inferiore all’anno. Sull’allattamento delle docenti madri con figli di età inferiore all’anno, c’è una vecchia nota ministeriale del 22 febbraio 1985, la n.278, che ancora oggi viene applicata con assoluta precisione. Tale nota del ministero dell’Istruzione tutela sia la lavoratrice madre, ma anche tiene conto dell’unicità dell’insegnamento. In tale nota viene specificato che la riduzione oraria per la fruizione del permesso per l’allattamento potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco settimanale.

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